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Conservazione privata del sangue cordonale: il rientro in Italia del campione

Conservazione privata del sangue cordonale: il rientro in Italia del campione

Conservazione privata del sangue cordonale: il rientro in Italia del campione

A cura di: Ufficio Stampa Sorgente

La conservazione cordone ombelicale è fonte di dubbi (anche a causa della circolazione di informazioni non corrette), circa il rientro in Italia per fini terapeutici del campione prelevato e consegnato ad una biobanca per la conservazione privata. Vediamo cosa dice la legge.

Nell’Unione Europea il prelievo, la conservazione e la circolazione dei campioni di sangue cordonale sono regolati da norme di legge specifiche1 che stabiliscono che questi debbano essere prelevati seguendo una certa procedura, da persone qualificate e presso una struttura accreditata. Dopo aver prelevato il sangue, il campione va inviato a un istituto di tessuti affinché ne assicuri la tracciabilità e lo conservi correttamente.

Questo istituto in caso di necessità terapeutica consegnerà il campione al centro sanitario, dove sarà eseguito il trapianto. Secondo la legge, inoltre, la biobanca (la struttura che si occupa della conservazione delle cellule staminali) deve avere l’accreditamento dell’autorità competente che attesti che le norme siano rispettate.

La legislazione italiana2 definisce che il sangue prelevato può essere portato all’estero e consegnato a biobanche previa richiesta di autorizzazione all’esportazione fatta alla Regione competente (il rilascio del documento è a pagamento).

L’Istituto Superiore di Sanità, tramite il Centro Nazionale dei Trapianti, ha confermato la possibilità di far rientrare in Italia il sangue conservato all’estero. Il Centro Nazionale dei Trapianti, interrogato dall’Autorità garante del mercato e della concorrenza, ha risposto che per fini terapeutici l’utilizzo del campione di sangue estratto da parte di un Centro di Trapianti non può essere escluso, a patto che i campioni conservati all’estero rispettino i requisiti di legge.

Affermare che le strutture pubbliche italiane non hanno fiducia nelle biobanche estere (accreditate da una nazione appartenente all’UE), vuol dire dubitare di uno dei principi più importanti del mercato europeo: gli stati membri dell’Unione Europea riconoscono reciprocamente le autorizzazioni e le certificazioni che sono state fornite dalle autorità pubbliche di un altro Stato appartenente all’UE.

È quindi assolutamente legale richiamare in Italia i campioni di sangue cordonale esportati con una precisa autorizzazione della Regione, mediante le Direzioni Sanitarie competenti, e dopo aver pagato una tariffa.

Per maggiori informazioni: www.sorgente.com

 

Note

1. Direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE
2. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 ("d.lgs. 191/2007") e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 in attuazione delle direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE.

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A cura di: Ufficio Stampa Sorgente

La conservazione cordone ombelicale è fonte di dubbi (anche a causa della circolazione di informazioni non corrette), circa il rientro in Italia per fini terapeutici del campione prelevato e consegnato ad una biobanca per la conservazione privata. Vediamo cosa dice la legge.

Nell’Unione Europea il prelievo, la conservazione e la circolazione dei campioni di sangue cordonale sono regolati da norme di legge specifiche1 che stabiliscono che questi debbano essere prelevati seguendo una certa procedura, da persone qualificate e presso una struttura accreditata. Dopo aver prelevato il sangue, il campione va inviato a un istituto di tessuti affinché ne assicuri la tracciabilità e lo conservi correttamente.

Questo istituto in caso di necessità terapeutica consegnerà il campione al centro sanitario, dove sarà eseguito il trapianto. Secondo la legge, inoltre, la biobanca (la struttura che si occupa della conservazione delle cellule staminali) deve avere l’accreditamento dell’autorità competente che attesti che le norme siano rispettate.

La legislazione italiana2 definisce che il sangue prelevato può essere portato all’estero e consegnato a biobanche previa richiesta di autorizzazione all’esportazione fatta alla Regione competente (il rilascio del documento è a pagamento).

L’Istituto Superiore di Sanità, tramite il Centro Nazionale dei Trapianti, ha confermato la possibilità di far rientrare in Italia il sangue conservato all’estero. Il Centro Nazionale dei Trapianti, interrogato dall’Autorità garante del mercato e della concorrenza, ha risposto che per fini terapeutici l’utilizzo del campione di sangue estratto da parte di un Centro di Trapianti non può essere escluso, a patto che i campioni conservati all’estero rispettino i requisiti di legge.

Affermare che le strutture pubbliche italiane non hanno fiducia nelle biobanche estere (accreditate da una nazione appartenente all’UE), vuol dire dubitare di uno dei principi più importanti del mercato europeo: gli stati membri dell’Unione Europea riconoscono reciprocamente le autorizzazioni e le certificazioni che sono state fornite dalle autorità pubbliche di un altro Stato appartenente all’UE.

È quindi assolutamente legale richiamare in Italia i campioni di sangue cordonale esportati con una precisa autorizzazione della Regione, mediante le Direzioni Sanitarie competenti, e dopo aver pagato una tariffa.

Per maggiori informazioni: www.sorgente.com

 

Note

1. Direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE
2. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 ("d.lgs. 191/2007") e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 in attuazione delle direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE.

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