Dalle ore 10 del 17 luglio 2017 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda per il “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” tramite il servizio online.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 per un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
E’ importante ricordare che il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
Potranno verificarsi due possibilità:
– Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio-luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017): il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto e dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018.
– Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere da settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018):la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza, oppure dell’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento che potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
ATTENZIONE: Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido e non può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione del bonus infanzia ( contributo asilo e voucher baby sitting).
nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Per maggiori informazioni consultare la scheda prestazione sul sito INPS
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Dalle ore 10 del 17 luglio 2017 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda per il “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” tramite il servizio online.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 per un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
E’ importante ricordare che il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti
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In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
Potranno verificarsi due possibilità:
– Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio-luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017): il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto e dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018.
– Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere da settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018):la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza, oppure dell’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento che potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
ATTENZIONE: Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido e non può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione del bonus infanzia ( contributo asilo e voucher baby sitting).
nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
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