Bonus bebè e agevolazioni fiscali per neo-mamme
Con questo breve articolo cerchiamo di fare chiarezza sui diritti delle neo-mamme.
In primis occorre far distinzione tra tre macro categorie: mamme lavoratrici dipendenti, autonome o disoccupate.
Mamme lavoratrici dipendenti
Se si fa parte della prima categoria si ha diritto, oltre ad un assegno di natalità mensile (c.d. Bonus Bebè), alla maternità obbligatoria e facoltativa, agli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) e detrazioni familiari a carico.
Mamme lavoratrici autonome
Per la seconda categoria, in regola con i versamenti trimestrali INPS, si percepisce un’indennità di maternità pari a 5 mesi. L’indennità verrà pagata previa domanda della lavoratrice autonoma da inoltrare in via telematica ovvero tramite sito web Inps o contact center dell’Inps, se si possiede il Pin, diversamente tramite patronato entro un anno dall’evento. Si può percepire inoltre il Bonus Bebè se il valore ISEE familiare rientra nei parametri richiesti.
Mamme disoccupate
Per la terza categoria e per tutte le mamme casalinghe o inoccupate si ha diritto al suddetto “Bonus Bebè”, da richiedere entro 90 gg di vita del neonato e consiste in un assegno annuale per ogni nato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 fino al compimento del terzo anno di vita del bambino/a che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Quale che sia la categoria in cui rientra la neo-mamma la misura dell’assegno del Bonus bebè varia in base al valore dell’ISEE:
960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui
La domanda del Bonus Bebè deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica tramite Patronati, una sola volta, per ciascun figlio. Ogni anno va richiesta nuova attestazione ISEE per verificare il mantenimento dei corretti parametri richiesti e non perderne il diritto, non va invece presentata una nuova domanda.
Il modulo per gli assegni al nucleo familiare (ANF/DIP SR16) va presentato al datore di lavoro correttamente compilato indicando i redditi dell’intero nucleo familiare dell’anno precedente all’anno di richiesta. Se i genitori non risultano coniugati i redditi da dichiarare sono solo del genitore che ne fa domanda facendosi però rilasciare apposita autorizzazione (ANF43) tramite Patronato. Si ricorda inoltre che per averne diritto il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
Le detrazioni dei familiari a carico spettano in questa misura: 100% al genitore con il reddito lordo annuo maggiore o in alternativa 50% ad entrambi. Mai viceversa.
In questi giorni il nuovo Governo sta approvando nuovi Bonus per il 2017 …. a presto con i nuovi aggiornamenti.
Daniela Cancarini
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In primis occorre far distinzione tra tre macro categorie: mamme lavoratrici dipendenti, autonome o disoccupate.
Mamme lavoratrici dipendenti
Se si fa parte della prima categoria si ha diritto, oltre ad un assegno di natalità mensile (c.d. Bonus Bebè), alla maternità obbligatoria e facoltativa, agli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) e detrazioni familiari a carico.
Mamme lavoratrici autonome
Per la seconda categoria, in regola con i versamenti trimestrali INPS, si percepisce un’indennità di maternità pari a 5 mesi. L’indennità verrà pagata previa domanda della lavoratrice autonoma da inoltrare in via telematica ovvero tramite sito web Inps o contact center dell’Inps, se si possiede il Pin, diversamente tramite patronato entro un anno dall’evento. Si può percepire inoltre il Bonus Bebè se il valore ISEE familiare rientra nei parametri richiesti.
Mamme disoccupate
Per la terza categoria e per tutte le mamme casalinghe o inoccupate si ha diritto al suddetto “Bonus Bebè”, da richiedere entro 90 gg di vita del neonato e consiste in un assegno annuale per ogni nato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 fino al compimento del terzo anno di vita del bambino/a che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Quale che sia la categoria in cui rientra la neo-mamma la misura dell’assegno del Bonus bebè varia in base al valore dell’ISEE:
960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui
La domanda del Bonus Bebè deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica tramite Patronati, una sola volta, per ciascun figlio. Ogni anno va richiesta nuova attestazione ISEE per verificare il mantenimento dei corretti parametri richiesti e non perderne il diritto, non va invece presentata una nuova domanda.
Il modulo per gli assegni al nucleo familiare (ANF/DIP SR16) va presentato al datore di lavoro correttamente compilato indicando i redditi dell’intero nucleo familiare dell’anno precedente all’anno di richiesta. Se i genitori non risultano coniugati i redditi da dichiarare sono solo del genitore che ne fa domanda facendosi però rilasciare apposita autorizzazione (ANF43) tramite Patronato. Si ricorda inoltre che per averne diritto il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
Le detrazioni dei familiari a carico spettano in questa misura: 100% al genitore con il reddito lordo annuo maggiore o in alternativa 50% ad entrambi. Mai viceversa.
In questi giorni il nuovo Governo sta approvando nuovi Bonus per il 2017 …. a presto con i nuovi aggiornamenti.
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